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Sez. 2, Sentenza n. 15476 del 06/12/2001 (Rv. 550934 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | C.D. Supercondominio - Disposizioni dell'art. 1136 cod. civ. - Applicabilità - Regolamento di condominio prevedente la partecipazione all'assemblea solo degli amministratori dei vari condomini o di singoli condomini delegati - Nullità della relativa clausola - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550934-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE

È nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattuale di condominio prevedente che l'assemblea di un cd. supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini o da singoli condomini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)