Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 13/06/1997 (Rv. 505188 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Supercondominio - Delibera adottata dagli amministratori dei singoli condomini, in base al regolamento - Nullità - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
Poiché l'art. 1138, ultimo comma, cod. civ., dispone che "Le norme del regolamento" - senza distinguere se contrattuale o maggioritario - "...in nessun caso possono derogare.." all'art. 1136 cod. civ., - a norma del quale (sesto comma) "tutti i condomini" devono esser invitati alla riunione per deliberare - è nulla la delibera adottata in un cosiddetto supercondominio, pur se in conformità al regolamento, dagli amministratori dei singoli condomini, sia per la normale inderogabilità delle norme che tutelano le minoranze negli organi collegiali, sia perché la volontà maggioritaria in tal modo espressa può non corrispondere a quella dei condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 67, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)