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Sez. L, Sentenza n. 16708 del 26/11/2002 (Rv. 558749 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Domanda di annullamento - Presupposti - Concreto pregiudizio per il rappresentato - Sussistenza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558749-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI

Il conflitto di interessi che se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante su domanda del rappresentato, ricorre allorquando il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, con la conseguenza che non ha rilevanza, di per sè, che l'atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l'annullabilità del negozio. A tal fine, i vincoli di solidarietà e la comunanza d'interessi fra rappresentante e terzo sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e logicamente motivata la sentenza di merito che aveva ravvisato il conflitto di interesse, nell'operato del Commissario regionale che aveva assunto un dirigente del Consorzio di bonifica, sulla base delle seguenti circostanze di fatto: a) rapporti di amicizia e comune militanza politica tra il rappresentante e il terzo; b) accoglimento della domanda di assunzione a poca distanza di tempo dall'assunzione della carica di Commissario regionale; c) anomalie nella delibera di nomina; d) assenza nel prescelto di esperienze lavorative nel settore e carenza di selezione dei possibili aspiranti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)