diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17444 del 31/07/2006 (Rv. 592673 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Diritto delle parti alla concessione di un termine per depositare memorie conclusionali - Esclusione - Facoltà di svolgere in appello le argomentazioni oggetto delle memorie conclusionali - Sussistenza - Deduzione della mancata concessione del termine come vizio della sentenza di primo grado - Omessa pronuncia sul punto nella sentenza di appello - Nullità della sentenza di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592673-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto.In caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)