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Sez. 3, Sentenza n. 2228 del 05/10/1966 Ud. (dep. 02/12/1966) Rv. 102942 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1966-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102942-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DISPOSIZIONI COMUNI - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - ESTREMI.*

La connessione cui si riferisce l'art 542 ultimo capoverso, n 2, cod pen va intesa non nel senso puramente formale di una qualsiasi Unione di procedimenti, ma come intimo legame tra i fatti dedotti nell'accusa, in modo che, nonostante l'autonomia di ciascun delitto, l'Obbligo di procedere per uno di essi, in quanto perseguibile d'ufficio, implichi la divulgazione dello attentato sessuale. E soltanto in tale situazione di correlazione sostanziale di fatti che si verifica la condizione di procedibilita per il delitto sessuale, normalmente perseguibile a querela. La procedibilita di quest'ultimo e dunque condizionata alla sussistenza di un fatto che determini il procedimento di ufficio per altro reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)