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Sez. L, Sentenza n. 3492 del 19/05/1988 (Rv. 458841 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE EX LETT. C) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ATTRIBUZIONI (IN VIA MARGINALE) AL LAVORATORE DI MANSIONI NON STRETTAMENTE INERENTI ALLA ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO EX CIT. LETT. C) - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458841-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE EX LETT. C) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ATTRIBUZIONI (IN VIA MARGINALE) AL LAVORATORE DI MANSIONI NON STRETTAMENTE INERENTI ALLA ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO EX CIT. LETT. C) - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Ai fini della legittimità dell'assunzione a tempo determinato, nell'ipotesi di cui alla lett. C) dell'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, non ha rilievo la circostanza che il lavoratore sia stato in via marginale adibito a mansioni non strettamente inerenti all'esecuzione dell'opera o del servizio cui fu finalizzata l'assunzione a termine, sempreché la prestazione del medesimo lavoratore, da non valutare in modo parcellizzato, sia impiegata coerentemente con lo scopo di detta assunzione. (V 4769/86, mass n 447475).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)