Sez. L, Sentenza n. 4769 del 25/07/1986 (Rv. 447475 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - REQUISITO DELLA DEFINIZIONE E DELLA PREDETERMINAZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - REQUISITO DELLA DEFINIZIONE E DELLA PREDETERMINAZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il requisito della definizione e della predeterminazione della opera o del servizio, che, ai sensi dell'art. 1 lettera C) della legge n. 230 del 1962, giustifica la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, può essere riscontrabile a tali fini non soltanto in modo parcellizzato, in relazione cioè alla delimitata mansione del singolo lavoratore, ma anche sotto il profilo finalistico, considerando cioè la mansione stessa in rapporto all'esecuzione complessiva dell'opera o del servizio aventi le caratteristiche richieste dalla norma, ove lo svolgimento di essa siasi esaurito nel solo ambito di realizzazione di quelle. (Conf 5808/84, mass n 437490).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)