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Sez. 5 - , Sentenza n. 4923 del 20/02/2019 (Rv. 652949 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Impresa socia di società consortile costituita per esecuzione di appalto di opere pubbliche - Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società consortile - Possibilità.
Stato
decisa il 2019-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652949-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

Una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23 bis della l. n. 584 del 1977, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, bensì il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter, DPR 22/12/1966 num. 917 art. 51, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 96, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Legge 08/10/1984 num. 687 art. 12, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)