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Sez. T, Ordinanza n. 8703 del 08/04/2026 (Rv. 678243-01)

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Società consortile - Rapporti con i consorziati agli effetti fiscali del ribaltamento di costi e ricavi - Accertamento di merito - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678243-01

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro ed è questione di merito accertare i rapporti tra la società stessa e i consorziati nell'assegnazione dei lavori o servizi per stabilire la necessità del "ribaltamento" integrale o parziale di costi e ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; in caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, il consorziato ha l'onere di provare - nel rispetto dei principi di certezza, effettività, inerenza e competenza - che la differenza stessa non integri suoi ricavi occulti ovvero che essa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Legge 21/05/1981 num. 240 art. 4, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)