Sez. U, Sentenza n. 13910 del 24/06/2011 (Rv. 617761 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di beni pubblici - Impugnazione degli atti della procedura - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Fattispecie in tema di procedura indetta dalla Fondazione Ordine Mauriziano.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di dismissione di beni pubblici, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine all'impugnazione degli atti di indizione dell'asta e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico, essendo la domanda principalmente rivolta all'accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale e rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via conseguenziale all'annullamento del contratto di compravendita. (Fattispecie in tema di procedura competitiva di dismissione di beni pubblici indetta dalla Fondazione Ordine Mauriziano, costituente soggetto di diritto pubblico).
Riferimenti normativi: Legge 21/01/2005 num. 4 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/2004 num. 277 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)