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Sez. U, Ordinanza n. 5288 del 05/03/2010 (Rv. 611862 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di beni pubblici - Impugnazione degli atti di indizione dell'asta e aggiudicazione a terzi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611862-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di dismissione di beni pubblici, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione basato sul "petitum" sostanziale, spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine all'impugnazione degli atti di indizione dell'asta e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico, essendo la domanda principalmente rivolta all'accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale e rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via conseguenziale all'annullamento del contratto di compravendita.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis, Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)