diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12262 del 08/02/2018 Cc. (dep. 16/03/2018) Rv. 272531 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Statuizioni relative alla sospensione della patente di guida e alla confisca del veicolo - Sospensione - Necessità.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272531-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)