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Sez. 4 - , Sentenza n. 48654 del 12/11/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277903 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità – Omessa sospensione della sanzione amministrativa accessoria – Conseguenze nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277903-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, ove la sentenza impugnata abbia sostituito la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e abbia omesso di ordinare la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)