Sez. 2, Sentenza n. 266 del 28/01/1976 (Rv. 378933 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - RICORSO ALLA PROVA PER PRESUNZIONI E RIFIUTO DELLA PROVA TESTIMONIALE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PREFERENZA PER LA PROVA INDIZIARIA A CAUSA DEL LUNGO TEMPO TRASCORSO DALL'ACCADIMENTO DEI FATTI DA PROVARE CON TESTI).*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - RICORSO ALLA PROVA PER PRESUNZIONI E RIFIUTO DELLA PROVA TESTIMONIALE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PREFERENZA PER LA PROVA INDIZIARIA A CAUSA DEL LUNGO TEMPO TRASCORSO DALL'ACCADIMENTO DEI FATTI DA PROVARE CON TESTI).*
Poiche la scelta delle prove idonee alla formazione del convincimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e poiche le presunzioni, quando siano rispondenti ai requisiti di legge, spiegano un'efficacia probatoria non inferiore a quella di ogni altro mezzo di prova, puo il giudice di merito rifiutare la ammissione della prova testimoniale offerta e ricorrere alla prova per presunzioni, purche ne indichi adeguatamente le ragioni. (nella vicenda di specie, il giudice di merito ha giustificato l'esclusione della prova testimoniale, ed il ricorso a quella per presunzioni, dando rilievo al lungo tempo trascorso tra il momento in cui si erano verificati i fatti in contestazione e quello in cui i testi avrebbero dovuto deporre). (V 765/74, mass n 368619; (V 1137/73, mass n 363635; (V 329/73, mass n 362253).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)