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Sez. 3, Sentenza n. 329 del 02/02/1973 (Rv. 362253 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INSUSSISTENZA - PREVALENZA ALLE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362253-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INSUSSISTENZA - PREVALENZA ALLE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito operare, nel contrasto tra le varie risultanze probatorie, la scelta di quelle che, a suo avviso, si rivelino idonee alla formazione del suo convincimento ed, in tale operazione selettiva, ben puo la prevalenza essere data alle presunzioni, che se rispondenti ai requisiti di legge, sono pur esse un mezzo legale di prova di rango non subordinato od inferiore agli altri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)