Sez. 1, Ordinanza n. 674 del 24/05/1972 Cc. (dep. 11/10/1972) Rv. 122046 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO O INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO O INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le notificazioni eseguite per posta sono regolate dal RD 21 ottobre 1923, n 2393, il quale stabilisce nell'art 7 che la consegna del plico puo essere fatta a qualsiasi persona della famiglia e non impone all'agente postale di accertare l'esistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario ed il familiare presente e nell'art 6 che la ricevuta di ritorno fa prova dell'avvenuta notificazione ai sensi dell'art 131 7 cod civ(del 1865). Non e indispensabile nemmeno l'indicazione del rapporto di convivenza quando la consegna del plico e fatta a persona diversa dal destinatario. (V 102399, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)