Sez. 4, Sentenza n. 12582 del 10/07/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146882 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO O INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - ACCERTAMENTO O INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le notificazioni eseguite per posta sono regolate dal RD 21 ottobre 1923 n 2393, il quale all'art 7 stabilisce che la consegna del plico raccomandato concernente l'atto da notificare che non fosse possibile fare personalmente al destinatario puo essere effettuata ad un soggetto della famiglia, senza, pero, specificare la necessita di attestazione di convivenza del consegnatario con il destinatario. (V mass n 122046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)