Sez. L, Sentenza n. 20731 del 03/10/2007 (Rv. 599987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Fatto addebitato al lavoratore costituente solo in astratto illecito penale - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Sussistenza - Valutazione disciplinare del fatto e valutazione penalistica - Indipendenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di aver trafugato beni aziendali in difetto della prova della fuoriuscita di tali beni dall'area di disponibilità aziendale, ritenendo per converso che l'occultamento dei beni all'interno dei locali aziendali poteva pregiudicare comunque la fiducia del datore nel dipendente, anche se il fatto non era punibile penalmente fino alla fuoriuscita dei beni medesimi dall'azienda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)