Sez. L, Sentenza n. 12163 del 01/12/1997 (Rv. 510598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Valutazione del giudice civile circa la sussistenza della giusta causa - Valutazione dei medesimi fatti in sede penale - Rispettiva autonomia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
La valutazione della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa deve esser compiuta alla stregua della "ratio" dell'art. 2119 cod. civ. e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione. Lo stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o no gli estremi di una giusta causa di licenziamento ha pertanto carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali, sicché non incorre in vizio di contraddittorietà la sentenza di merito che neghi la legittimità del licenziamento di un dipendente condannato, con sentenza non definitiva, per reati di ingiurie, minacce e tentate lesioni in relazione alle medesime vicende poste dal datore di lavoro a dell'immediato recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)