Sez. L, Sentenza n. 5285 del 01/12/1989 (Rv. 464440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RICHIAMO IN ESSO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA DI ALTRO SETTORE - SALVEZZA EX ART. 2077 COD. CIV. DELLE CLAUSOLE INDIVIDUALI PIÙ FAVOREVOLI AI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RICHIAMO IN ESSO DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA DI ALTRO SETTORE - SALVEZZA EX ART. 2077 COD. CIV. DELLE CLAUSOLE INDIVIDUALI PIÙ FAVOREVOLI AI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Ove in Sede di contratto individuale di lavoro le parti richiamino la vigente disciplina contrattuale collettiva (di livello nazionale oppure aziendale) di altro settore economico diverso da quello in cui sarebbe oggettivamente inquadrabile l'attività aziendale, il giudice del merito - al fine di stabilire se sussista, o meno, una clausola del contratto individuale più favorevole al lavoratore, prevalente su quella difforme del contratto collettivo successivo (ex art. 2077 cod. civ.) - deve procedere alla previa indagine interpretativa circa il valore di pattuizione individuale o norma collettiva attribuita dalle parti alle clausole del contratto collettivo richiamate od incorporate in quello individuale e circa i limiti oggettivi del riferimento stesso. (V 2913/89, mass n 469123; (V 2228/88, mass n 458046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)