Sez. L, Sentenza n. 2228 del 02/03/1988 (Rv. 458046 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO AZIENDALE E CONTRATTO NAZIONALE - RAPPORTO - DEROGABILITÀ DEL PRIMO DA PARTE DEL SECONDO - ARTT. 2077 COD. CIV. E 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI E ANTERIORE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DELL'A.T.M. DI MESSINA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO AZIENDALE E CONTRATTO NAZIONALE - RAPPORTO - DEROGABILITÀ DEL PRIMO DA PARTE DEL SECONDO - ARTT. 2077 COD. CIV. E 7, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI E ANTERIORE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DELL'A.T.M. DI MESSINA.*
Il contratto collettivo aziendale, pur avendo rispetto a quello nazionale un più limitato ambito di efficacia, ha tuttavia la medesima natura di quest'ultimo, non consistendo nella somma di più contratti individuali bensì in un atto generale di autonomia negoziale, concernente una pluralità di lavoratori collettivamente e non singolarmente considerati, ai fini dell'uniforme disciplina dei rapporti di lavoro di costoro, pattuita, con tutte le garanzie proprie dell'Esercizio della funzione di autotutela sindacale, dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori stessi, che non devono ad essi conferire alcun mandato ad hoc né ratificarne l'operato con apposita successiva sottoscrizione dell'accordo aziendale. Tale accordo, pertanto, può essere derogato dal contratto collettivo nazionale, anche se la deroga si concreti in un trattamento meno favorevole per i lavoratori dell'azienda, non operando al riguardo né il disposto dell'art. 2077 cod. civ., che, concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo, né la disposizione speciale dello art. 7, primo comma, della legge 14 luglio 1959 n. 741, statuente la prevalenza delle condizioni più favorevoli ai lavoratori, anche se di ambito aziendale, rispetto a successivi contratti collettivi resi efficaci erga omnes. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva, in particolare, ritenuto che l'entrata in vigore dell'art. 24 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 aveva fatto venir meno i benefici previsti, in favore degli esonerati dal servizio per inabilità, dall'art. 39 dell'anteriore contrattazione integrativa aziendale dell'a.T.M. di Messina). (V 4354/86, mass n 447118; (V 3047/85, mass n 440751; (Conf 5306/86, mass n 447877).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 6 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)