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Sez. 3, Sentenza n. 3400 del 22/10/1968 (Rv. 336465 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DI CUI ALLA TABELLA APPROVATA CON RD N 1403 DEL 1922 - DANNEGGIATO ANCORA INIDONEO PER ETA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA PRODUTTIVA - DANNEGGIATO DOTATO DI CAPACITA LAVORATIVA IN ATTO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336465-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE- INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DI CUI ALLA TABELLA APPROVATA CON RD N 1403 DEL 1922 - DANNEGGIATO ANCORA INIDONEO PER ETA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA PRODUTTIVA - DANNEGGIATO DOTATO DI CAPACITA LAVORATIVA IN ATTO - DIFFERENZE.*

Ai fini della liquidazione del danno futuro i coefficienti di capitalizzazione di cui alla tabella approvata con il RD 9 ottobre 1922 n. 1403, rappresentano il risultato di un complesso calcolo attuariale comprendente anche il computo degli interessi a scalare sulla somma corrispondente al valore attribuito alla rendita. Soltanto nell'ipotesi di danni permanenti alla persona riportati da soggetto ancora inidoneo per eta all'espletamento di attivita produttiva il capitale ottenuto con i relativi coefficienti deve essere ancora depurato dell'ulteriore valore di anticipo corrispondente allo scarto fra il momento in cui il computo viene effettuato e quello futuro in cui il soggetto raggiungera l'eta necessaria all'inizio del ciclo produttivo. Posto che il capitale liquidato in relazione a capacita produttiva gia in atto non corrisponde al mero cumulo dei redditi annuali futuri, bensi al minore importo ottenuto con le tabelle matematiche per la detrazione degli interessi a scalare, al danneggiato spettano gli interessi su detto importo fin dal momento rispetto al quale esso e stato determinato. Conforme alla sentenza n. 1671-67, massima n. 328489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)