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Sez. 3, Sentenza n. 1693 del 13/03/1980 (Rv. 405305 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - INTERESSI - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA LUCRO CESSANTE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - MOMENTO COSTITUTIVO - DANNO DA INVALIDITA PERMANENTE ACCERTATO PER LA VITTIMA DI UN SINISTRO AL RAGGIUNGIMENTO DEL VENTUNESIMO ANNO - INTERESSI SULLA SOMMA ATTRIBUITA - DECORRENZA ANTERIORE - DIVIETO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CAPITALIZZAZIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A PRETESA DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA CESSAZIONE DELLA INVALIDITA TEMPORANEA.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405305-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - INTERESSI - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA LUCRO CESSANTE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI - MOMENTO COSTITUTIVO - DANNO DA INVALIDITA PERMANENTE ACCERTATO PER LA VITTIMA DI UN SINISTRO AL RAGGIUNGIMENTO DEL VENTUNESIMO ANNO - INTERESSI SULLA SOMMA ATTRIBUITA - DECORRENZA ANTERIORE - DIVIETO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CAPITALIZZAZIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A PRETESA DECORRENZA DEGLI INTERESSI DALLA CESSAZIONE DELLA INVALIDITA TEMPORANEA.*

In tema di risarcimento del danno da lucro cessante, l'Obbligo degli interessi sulle somme dovute a tale titolo sussiste soltanto dal momento in cui le singole perdite debbono ritenersi verificate, avendosi, diversamente, un'indebita locupletazione di interessi su somme non ancora acquisite dal danneggiato. Pertanto, ove sia accertato il concretarsi di tale danno da invalidita permanente per la vittima di un sinistro al raggiungimento del ventunesimo anno, agli interessi sulla somma attribuita a tale titolo non puo assegnarsi una decorrenza anteriore, tranne che sia adottato il sistema della capitalizzazione, che, facendo conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui il danno reale si verificherebbe, comporta che anche i relativi interessi inizino a decorrere dal momento di siffatta liquidazione anticipata. (nella specie, i ricorrenti sostenevano che gli interessi suddetti dovessero decorrere dalla cessazione dell'invalidita temporanea). (Conf 1055/78, mass n 390409; (Conf 3817/69, mass n 344134; (Conf 3376/68, mass n 336416; (Conf 3400/68, mass n 336465; (Conf 2860/63, mass n 264435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)