Sez. 3, Sentenza n. 266 del 14/01/1998 (Rv. 511536 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Concedente - Obbligo di riconsegna della casa colonica ristrutturata - Inadempimento - Occupazione arbitraria dell'affittuario - Valutazione della gravità di tale inadempimento - Incidenza del primo sul secondo - Configurabilità - Giudizio di merito.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
L'inadempimento del concedente all'obbligo di riconsegna all'affittuario, dopo la ristrutturazione, del fabbricato colonico, può, per le circostanze concrete accertate dal giudice del merito, escludere la gravità, al fine della richiesta risoluzione (art. 5 legge 3 maggio 1982 n. 203), dell'inadempimento di questi, consistente nell'averlo occupato "prohibente domino".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 03/05/1982 num. 282 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)