Sez. 2, Sentenza n. 1048 del 21/02/1986 (Rv. 444552 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine della legittima proposizione della "exceptio inadimpleti contractus" si richiede che il rifiuto di adempimento trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e interdipendenza tra le stesse sussistenti, e, inoltre, che detto rifiuto non sia contrario alla buona fede, non sia cioè determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge. (V 4461/85, mass n 441925; (V 250/85, mass n 438473; (V 1530/84, mass n 433617; (V 5267/83, mass n 430156; (V 4968/83, mass n 429842; (V 1308/83, mass n 426104; (V 2708/82, mass n 420564; (V 6441/81, mass n 417260; (V 6185/81, mass n 416960).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)