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Sez. U, Sentenza n. 456 del 03/03/1961 (Rv. 240512 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI - PUBBLICI DEPOSITARI OBBLIGATI A RILASCIARE COPIA - DELIMITAZIONE.*
Stato
decisa il 1961-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/240512-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI - PUBBLICI DEPOSITARI OBBLIGATI A RILASCIARE COPIA - DELIMITAZIONE.*

L'art 743 cpc (che prevede l'Obbligo per il depositario pubblico di rilasciare copia autentica degli Atti che detiene) riguarda solo i 'pubblici depositarì, cioe coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale di tenere gli Atti a disposizione del pubblico (notai, conservatori dei registri immobiliari, cancellieri ecc), e non certamente i pubblici funzionari i quali abbiano a disposizione gli Atti dell'ente pubblico per motivo del loro ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)