Sez. U, Sentenza n. 456 del 03/03/1961 (Rv. 240512 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI - PUBBLICI DEPOSITARI OBBLIGATI A RILASCIARE COPIA - DELIMITAZIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUBBLICI - PUBBLICI DEPOSITARI OBBLIGATI A RILASCIARE COPIA - DELIMITAZIONE.*
L'art 743 cpc (che prevede l'Obbligo per il depositario pubblico di rilasciare copia autentica degli Atti che detiene) riguarda solo i 'pubblici depositarì, cioe coloro ai quali la legge attribuisce la funzione fondamentale di tenere gli Atti a disposizione del pubblico (notai, conservatori dei registri immobiliari, cancellieri ecc), e non certamente i pubblici funzionari i quali abbiano a disposizione gli Atti dell'ente pubblico per motivo del loro ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Proc. Civ. art. 743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)