Sez. U, Ordinanza n. 1629 del 27/01/2010 (Rv. 611218 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI | Sentenze delle commissioni tributarie - Rilascio di copie ad istanza di terzi - Rifiuto - Ricorso al presidente del tribunale ex art. 745 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
In materia di rilascio di copie di sentenze del giudice tributario, l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 disciplina soltanto la richiesta di una delle parti del giudizio, mentre qualora, come nella specie, essa provenga da un terzo estraneo alla lite, trova applicazione l'art. 744 cod. proc. civ.; ne discende che, in mancanza di una disposizione specifica che preveda la possibilità di ricorrere ai presidenti delle commissioni tributarie, come accade invece per i giudici ordinari, in caso di rifiuto o ritardo nel rilascio di copie di atti detenuti dai segretari-pubblici depositari, l'istante può fare ricorso, ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ., al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Tale procedimento, avente natura di volontaria giurisdizione, non pregiudica la tutela in sede contenziosa, nel rapporto con la P.A. depositaria dei documenti richiesti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 743, Cod. Proc. Civ. art. 744, Cod. Proc. Civ. art. 745, Cod. Proc. Civ. art. 745 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)