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Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 27/02/2003 Ud. (dep. 17/04/2003) Rv. 225525 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione o riproduzione di opere cinematografiche o audiovisive - Responsabilità anche per la successiva commercializzazione e diffusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225525-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In tema di protezione del diritto d'autore, colui il quale abbia concorso nella abusiva duplicazione o riproduzione di opere cinematografiche o audiovisive non deve rispondere anche della successiva commercializzazione o diffusione dell'opera abusivamente duplicata o riprodotta, giacché la commercializzazione o diffusione dell'opera viene configurata dal legislatore come un post factum non punibile ed anzi costituisce normalmente la concreta realizzazione del fine perseguito dall'agente con la duplicazione o riproduzione dell'opera.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)