Sez. 3, Sentenza n. 557 del 17/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 233008 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione o riproduzione di opera tutelata - Successiva commercializzazione o diffusione ad opera dello stesso soggetto - Concorso delle due ipotesi delittuose - Esclusione - Fondamento.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela del diritto d'autore, il soggetto che ha operato la duplicazione o riproduzione dell'opera tutelata risponde solo di tale attività delittuosa e non anche della successiva commercializzazione o diffusione della stessa, atteso che tale ulteriore attività va considerata come un "post factum" non punibile, costituendo normalmente la concreta realizzazione del fine perseguito dall'agente al momento della riproduzione o duplicazione.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)