Sez. U - , Sentenza n. 30151 del 13/10/2022 (Rv. 666058 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Disciplinare magistrati - Colpevole inerzia del Pubblico Ministero - Utilità per l'indagato ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Convinzione personale dell'innocenza - Irrilevanza - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la colpevole inerzia del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini rappresenta un indebito vantaggio per l'indagato, rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto, incidendo sui tempi utili per assumere una decisione prima della maturazione dei termini prescrizionali e sul contenuto di essa, si riverbera sugli epiloghi procedimentali, senza che assumano rilievo le intuizioni o le personali convinzioni del magistrato requirente sull'innocenza dello stesso, sia in quanto dette valutazioni devono essere oggettivamente tratte dalle emergenze investigative, venendo altrimenti lesi i principi di imparzialità e del contraddittorio tra le diverse tesi dell'accusa e della difesa, sia in quanto, in caso contrario, verrebbe alterato il baricentro delle garanzie giurisdizionali, incentrate sul ruolo fondamentale del giudice per le indagini preliminari.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)