Sez. U, Sentenza n. 4953 del 12/03/2015 (Rv. 634503 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare previsto dall'art. 2, lett. a, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elementi costitutivi - Dolo - Esclusione - Colpa - Sufficienza - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, sussiste anche nel caso in cui la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio sia stata colposa e l'evento del danno ingiusto o dell'indebito vantaggio per una delle parti non sia stato previsto o voluto, atteso che la limitazione della sanzione disciplinare al solo illecito doloso la identificherebbe con la sanzione penale, mentre esse hanno finalità, intensità ed ambiti diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)