Sez. 5, Sentenza n. 7479 del 22/05/2002 (Rv. 554621 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Condono ex legge n. 75 del 1993 - Applicabilità - Limiti temporali - Art. 3 comma decimo legge 75/1993 - Estensione della relativa portata applicativa agli avvisi di accertamento o di rettifica - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di condono fiscale ex DL n. 16 del 1993 (convertito in legge n. 75 del 1993), l'art. 3, comma decimo, nel disporre che il contribuente può avvalersi dei benefici ivi previsti anche se siano stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, non può essere interpretato nel senso che, ai detti verbali, sono parificati, "quoad effectum", gli avvisi di accertamento o di rettifica, trattandosi di norma speciale che, nell'estendere gli effetti di un beneficio (normalmente attribuito qualora non sia iniziata, ad una certa data, alcuna attività di accertamento), non è suscettibile di analogia.
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 decies, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)