Sez. 5, Sentenza n. 4327 del 25/03/2003 (Rv. 561364 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 3 del D.L. n. 16 del 1993 - Applicabilità - Condizioni - Notificazione di avviso di accertamento - Efficacia preclusiva della possibilità di presentare dichiarazione integrativa - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riguardo alla disciplina dettata dell'art. 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75), la notificazione di un avviso di accertamento - pur se effettuata dopo l'entrata in vigore del citato D.L. - non produce effetti preclusivi della possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa (entro il prescritto termine del 20 giugno 1993), in base alla lettera ed alla "ratio" della normativa in esame (e di quella, da essa richiamata, della legge n. 413 del 1991), nonché alla finalità delle normative di condono in genere, la quale non consente una interpretazione che ne limiti l'operatività in assenza di specifiche previsioni. Nè a diversa conclusione può indurre il comma dieci del citato art. 3 - secondo cui il contribuente può avvalersi dei benefici ivi previsti anche in caso di notifica di verbali di constatazione -, dal quale, alla luce della sua letterale formulazione e del coordinamento con la complessiva normativa in cui si inserisce, non può farsi discendere la conseguenza del verificarsi dell'anzidetta efficacia preclusiva nella diversa ipotesi di notifica di avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3, Legge 24/03/1996 num. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)