Sez. 1, Sentenza n. 74 del 17/01/1984 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162420 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - FASE ISTRUTTORIA - APPLICABILITÀ - FASE DIBATTIMENTALE - ESCLUSIONE - FINALITÀ.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - FASE ISTRUTTORIA - APPLICABILITÀ - FASE DIBATTIMENTALE - ESCLUSIONE - FINALITÀ.*
Le regole per la Determinazione della Competenza territoriale dettata dall'art. 39 cod. proc. pen. per il reato continuato, trovano applicazione soltanto nella fase istruttoria. Laddove, invece, uno solo dei procedimenti sia pervenuto alla fase dibattimentale, ciascun giudice deve giudicare il fatto sottoposto alla sua cognizione, non essendovi possibilità di far luogo alla applicazione dell'art. 413 cod. proc. pen. e non potendosi estendere l'indagine di merito, relativamente al nesso della continuazione, a fatti attribuiti alla cognizione di un giudice diverso. (V mass n 151680, sulla prima parte; (V mass n 142371; (V mass n 137748; (V mass n 135679).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)