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Sez. 5, Sentenza n. 1341 del 22/10/1986 Ud. (dep. 06/02/1987) Rv. 175007 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175007-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nel giudizio di appello le formalità di apertura del dibattimento possono ritenersi esaurite, in Mancanza di una dichiarazione espressa, solo dopo che siano stati compiuti gli Atti che per legge debbono precedere il dibattimento e dopo che siano stati svolti tutti gli accertamenti relativi alla Costituzione delle parti o, più precisamente, dopo che si sia accertato che le parti si siano regolarmente costituite e che possano quindi considerarsi verificate le condizioni di un valido contraddittorio - cosicché può dirsi, in definitiva, che il dibattimento di appello propriamente detto esordisce con la relazione della causa. (Conf mass n 166942; (Conf mass n 123782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)