Sez. 2, Sentenza n. 10760 del 26/06/1984 Ud. (dep. 04/12/1984) Rv. 166942 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Nel giudizio di appello le formalità di apertura del dibattimento si devono ritenere compiute quando siano esauriti gli accertamenti relativi alla Costituzione delle parti e non sia stata ancora effettuata la relazione della causa, che non rientra fra dette formalità. (applicazione in tema di sospensione o rinvio del dibattimento). (V mass n 158301; (V mass n 157620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)