Sez. 3, Sentenza n. 888 del 25/01/2002 (Rv. 551841 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Richiesta di una somma di denaro - Domanda di rivalutazione - Dedotto inadempimento di obbligazione pecuniaria - Richiesta di risarcimento dell'ulteriore maggior danno - Pretesa concettualmente diversa dalla domanda di rivalutazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflattivo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione ad un dedotto inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie pretese creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposto e contenuto non assimilabile sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)