Sez. 3, Sentenza n. 4076 del 25/02/2005 (Rv. 580766 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Disposizioni ex artt. 1277 e 1278 cod. civ. - Debiti di valore - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di trasporto.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
Le norme di cui agli artt.1277 e 1278 cod, civ. sono legittimamente riferibili ai soli debiti di valuta e non possono, pertanto, trovare applicazione con riguardo a debiti di valore (nella specie, risarcimento del danno fatto valere nei confronti del vettore responsabile dell'avaria della merce).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)