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Sez. 3, Sentenza n. 4076 del 25/02/2005 (Rv. 580766 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Disposizioni ex artt. 1277 e 1278 cod. civ. - Debiti di valore - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di trasporto.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580766-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Le norme di cui agli artt.1277 e 1278 cod, civ. sono legittimamente riferibili ai soli debiti di valuta e non possono, pertanto, trovare applicazione con riguardo a debiti di valore (nella specie, risarcimento del danno fatto valere nei confronti del vettore responsabile dell'avaria della merce).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)