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Sez. L, Sentenza n. 2353 del 17/02/2003 (Rv. 560534 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Chiusura o soppressione del reparto o dell'attività propria del dipendente o ristrutturazione organizzativa - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Oggetto - Valutazione della impossibilità di adibire il lavoratore ad una mansione equivalente - Spettanza al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560534-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo costituito dalla soppressione del reparto o dell'attività cui era addetto il lavoratore o da un riassetto organizzativo per una più razionale ed economica gestione dell'azienda, il datore di lavoro è tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi della dedotta situazione, la relativa incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre mansioni equivalenti. Tale prova deve essere fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito dell'organizzazione aziendale non vi erano, all'epoca del licenziamento, altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 cod. civ. di adibire il lavoratore a una mansione dequalificante rispetto a quella precedentemente esercitata. La valutazione dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni equivalenti è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. (Nella specie, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva ritenuto provata la effettività della ristrutturazione organizzativa alla stregua della sola sussistenza di una situazione debitoria della società datrice di lavoro, senza attribuire alcun rilievo, quale elemento di segno contrario, alla circostanza della successiva offerta a mezzo stampa di lavoro nelle mansioni svolte dal dipendente licenziato.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)