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Sez. L, Sentenza n. 8555 del 05/09/1997 (Rv. 507573 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Chiusura o soppressione del reparto o dell'attività propri del dipendente - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507573-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo costituito dalla chiusura o soppressione del reparto o dell'attività alla quale era addetto il lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a provare oltre l'obiettivo verificarsi di tale situazione, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre mansioni equivalenti e tale prova deve essere fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito dell'organizzazione aziendale non vi erano, all'epoca del licenziamento, altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 cod. civ. di adibire il lavoratore a una mansione dequalificante rispetto a quella precedentemente esercitata. La valutazione dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni equivalenti è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Nella specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C - aveva ritenuto impossibile l'utile collocazione della dipendente licenziata, la quale da ultimo aveva svolto funzioni di cassiera del magazzino ricambi, in mansioni equivalenti, sul rilievo che essa quale impiegata amministrativa non poteva essere adibita alla classificazione del materiale, richiedendosi a tal fine specifiche conoscenze tecniche, e che l'organico del reparto amministrativo, l'unico cui avrebbe potuto esser destinata, risultava completo sia prima che dopo il licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)