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Sez. 1, Sentenza n. 333 del 02/02/1987 Ud. (dep. 13/01/1988) Rv. 177395 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - FACOLTATIVA - CONCESSIONE PER CONSENTIRE LA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI PENDENTI IN FASI DIVERSE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177395-01

PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE - FACOLTATIVA - CONCESSIONE PER CONSENTIRE LA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI PENDENTI IN FASI DIVERSE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'art. 18 del codice di procedura penale da al giudice la facoltà di sospendere il procedimento in corso quando la definizione di esso dipende dalla definizione di altro procedimento penale che non si ritiene opportuno o non si può riunire al primo. Tale facoltà non può essere esercitata per consentire la riunione, ai fini dell'applicazione della continuazione, tra procedimenti che se trovino in fasi diverse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)