diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 431 del 1991

Decisione
decisa il 1991-11-20, depositata il 1991-11-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:431
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 17668

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Rilevanza della questione
  • Giudizio positivo del giudice a quo sull'applicabilità al caso della norma impugnata
  • Insindacabilità da parte della corte costituzionale
  • Condizioni.
Leggi la massima
Ove il giudice a quo ritenga, ai fini della rilevanza della questione, di dover far applicazione della norma censurata (nella specie prevedente sanzioni penali per l'esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico) al caso sottoposto al suo esame, con interpretazione che, allo stato, non risulti contraddetta da diversa uniforme giurisprudenza, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata in base al contrario assunto della inapplicabilità della norma nel processo di provenienza.

Parametri

Massima n. 17669

  • Reati edilizi
  • Esclusione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico
  • Sanzioni penali
  • Previsione di un trattamento sanzionatorio più rigoroso di quello stabilito per la (ritenuta) più grave fattispecie di opere abusive realizzate in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento specifico
  • Elevata misura dei minimi edittali previsti
  • Giustificazioni
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il diverso e più severo trattamento sanzionatorio previsto per le opere abusive realizzate in zone sottoposte al vincolo paesistico di cui alla legge n. 431/1988, rispetto a quello stabilito per le opere abusive eseguite in zone il cui pregio ambientale risulta da provvedimento specifico emanato ai sensi della legge precostituzionale n. 1427 del 1939, non è censurabile sotto il profilo dell'art. 3 Cost. in quanto le violazioni operano su piani diversi avendo la citata legge n. 431/1988 introdotto, con la imposizione di un vincolo in ordine a vaste porzioni di territorio, una tutela del paesaggio improntata ad integrità e globalità. A parte ciò, l'elevato minimo della pena edittale stabilito dalla norma impugnata deve ritenersi giustificato - come già ritenuto dalla Corte in fattispecie analoga - dall'esigenza correlata all'intento del legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettività degli strumenti medesimi, e di far fronte, tra l'altro, ai fenomeni di degrado urbanistico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul regime sanzionatorio in materia di reati urbanistici v. O. n. 377/1990.

Norme impugnate

  • d.l. 27 giugno 1985, n. 312
  • art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) nel procedimento penale a carico di Lopresto Corrado, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Brescia, nel procedimento penale a carico di imputato del reato previsto dall'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, per aver eseguito lavori senza autorizzazione in zona sottoposta al vincolo previsto dalla legge stessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che ad avviso dell'autorità remittente la norma pone una irrazionale disparità di trattamento tra chi compia opere di trasformazione non autorizzate in zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ("Protezione delle bellezze naturali"), il cui pregio ambientale è stato accertato da competenti organi tecnici a seguito di procedimento in contraddittorio con gli interessati, e chi, invece, compia analoghe opere in zone individuate per categoria, e quindi indipendentemente da una valutazione specifica del loro pregio estetico; ciò in quanto nel primo caso, che il giudice a quo ritiene sicuramente più grave, la più rigorosa sanzione prevista dalla norma censurata non si applicherebbe, mentre dovrebbe applicarsi nel secondo caso; che, inoltre, l'elevata entità della pena, tale da non consentire la concessione della sospensione condizionale, pur se inflitta nel minimo edittale e con un'attenuante, non sarebbe confortata nemmeno dalla certezza che la violazione in concreto compiuta sia effettivamente lesiva del bene che si vorrebbe tutelare (il paesaggio) poiché il reato in questione ha carattere meramente formale; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.
punto 2
Considerato che il giudice a quo ritiene di dover fare applicazione della norma censurata nel caso sottoposto al suo esame, con interpretazione che, allo stato, non risulta contraddetta da diversa uniforme giurisprudenza, sicché non può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione impugnata; che, nel merito, già con la sentenza n. 151 del 1986, questa Corte ha avuto modo di rilevare che la legge n. 431 del 1985 "si discosta nettamente dalla disciplina delle bellezze naturali contenuta nella legislazione precostituzionale di settore (legge 29 giugno 1939 n. 1497), che infatti prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate, mentre la normativa impugnata, proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo - imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusioni di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso, individuati secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati da lungo tempo - introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale"; di tal ché le censure avverso un differente trattamento sanzionatorio di violazioni operanti su piani diversi sono da ritenersi manifestamente infondate; che, inoltre, anche sotto il profilo della determinazione di un elevato minimo edittale, questa Corte non vede motivi per discostarsi dai rilievi espressi con l'ordinanza n. 377 del 1990 (in ordine all'art. 20 lett. c della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinvia quoad penam l'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985) con la quale è stato affermato che detto rigore sanzionatorio - espressivo di oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta dimensione quantitativa - è, nei reati urbanistici, giustificato dall'esigenza, correlata all'intento perseguito dal legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio di assicurare l'effettività degli strumenti stessi mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio: inasprimento collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia (sez. distaccata di Salò) con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze