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Sez. L, Sentenza n. 1024 del 09/02/1996 (Rv. 495784 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Subordinazione - Caratteri - Libertà di orario e di presenza nella sede del giornale - Compatibilità con la natura di rapporto di lavoro subordinato - Sussistenza -.
Stato
decisa il 1996-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495784-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Nel rapporto di lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto dell'orario ed alla continua permanenza sul luogo di lavoro, essendo finanche ammissibile l'esecuzione della prestazione lavorativa addirittura a domicilio; né è incompatibile con il vincolo della dipendenza la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)