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Sez. L, Sentenza n. 2890 del 06/04/1990 (Rv. 466478 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CARATTERE AUTONOMO O SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RISCHIO DEL PRESTATORE AUTONOMO - ESTREMI - PUBBLICAZIONE E COMPENSO SUBORDINATI AL GRADIMENTO DISCREZIONALE O COMMISSIONATI SINGOLARMENTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466478-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CARATTERE AUTONOMO O SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RISCHIO DEL PRESTATORE AUTONOMO - ESTREMI - PUBBLICAZIONE E COMPENSO SUBORDINATI AL GRADIMENTO DISCREZIONALE O COMMISSIONATI SINGOLARMENTE - RILEVANZA.*

Al fine di stabilire se la prestazione giornalistica integri un rapporto di lavoro autonomo e subordinato, occorre procedere - ove non sia possibile trarre sicuri argomenti caratterizzanti la prestazione dal vincolo di subordinazione o dall'elemento della collaborazione - all'esatta individuazione dell'oggetto della prestazione (Opus nel lavoro autonomo, operae in quello subordinato), al concreto accertamento di una organizzazione di impresa - esistente, anche se in termini minimi, nel lavoro autonomo, ma non anche in quello subordinato-, alla valutazione dei termini e del modo in cui l'attività resa dal prestatore sia inserita nell'organizzazione aziendale dell'avente diritto alla prestazione, tenendo conto, peraltro, della particolare configurazione che il vincolo di subordinazione assume nelle imprese giornalistiche (in relazione alla caratteristica squisitamente intellettuale dell'attività del giornalista) e della circostanza che il rischio del prestatore di lavoro (che vale a caratterizzare il rapporto come autonomo) consiste nella Mancanza di sicurezza di vedere accettata la propria opera, come nel caso del giornalista i cui scritti vengano pubblicati e compensati solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari. (V 1087/82, mass n 418960; (V 716/81, mass n 411185; (V 1460/77, mass n 385163).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)