Sez. L, Sentenza n. 3999 del 02/07/1985 (Rv. 441520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA INTEGRAZIONE DISPOSTA DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE - REVOCA DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'I.N.P.S. - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA INTEGRAZIONE DISPOSTA DALLA COMMISSIONE PROVINCIALE - REVOCA DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA SEDE PROVINCIALE DELL'I.N.P.S. - ILLEGITTIMITÀ.*
Alla stregua del principio generale che la revoca di un atto amministrativo può essere disposta soltanto dalla stessa autorità che tale atto ha emesso, va ritenuto illegittimo - e deve quindi essere disapplicato dal giudice ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, indipendentemente dalla sua mancata impugnazione in via amministrativa - il provvedimento del direttore della Sede provinciale dell'i.N.P.S. che revoca l'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale disposta dalla commissione provinciale competente ex lege. (V 6622/83, mass n 431346).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 lett. E CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 8, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 9, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 8, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)