Sez. 1, Sentenza n. 6622 del 09/11/1983 (Rv. 431346 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DISTINZIONE TRA PROVVEDIMENTO ILLECITO E PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - DISAPPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - DISTINZIONE TRA PROVVEDIMENTO ILLECITO E PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - DISAPPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie tra privato e amministrazione pubblica, l'esame incidentale del provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario, al fine della sua eventuale disapplicazione, è precluso quando si tratti, non di provvedimento illecito, cioè lesivo di diritti, ma di provvedimento illegittimo, il quale, pur non essendo conforme a legge, importa, tuttavia, soltanto la lesione di un interesse legittimo, tutelabile unicamente dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, ed a maggior ragione la detta preclusione opera quando il provvedimento sia divenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini per la sua impugnazione in Sede di giurisdizione amministrativa. (V 5613/78, mass n 395401; (V 5060/78, mass n 394817; (V 4827/78, mass n 394524; (V 3607/78, mass n 393174; (V 2987/75, mass n 377080; (V 494/74, mass n 368234).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)