Sez. 1, Sentenza n. 4212 del 03/10/1994 Cc. (dep. 21/11/1994) Rv. 199647 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Del Pubblico Ministero | Provvedimento che abbia sostituito alla custodia in carcere gli arresti domiciliari - Rimessione in libertà successiva alla proposizione del ricorso - Interesse alla sua definizione - Sussistenza - Doveri del giudice di rinvio.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Del Pubblico Ministero
L'interesse del pubblico ministero alla definizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che, ritenendo attenuata la pericolosità dell'indagato, gli abbia concesso gli arresti domiciliari, non viene meno neanche se, successivamente a quel provvedimento, ne sia intervenuta la rimessione in libertà, fermo restando che, essendo il ricorso limitato alle esigenze cautelari e alla corrispondente adeguatezza delle misure coercitive, il giudice del rinvio, pur non potendo modificare la nuova situazione processuale, deve nuovamente e motivatamente valutare i punti oggetto di impugnazione con riferimento alla data di adozione del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)