Sez. 3, Sentenza n. 23573 del 26/04/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273109 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimento che abbia sostituito alla custodia in carcere gli arresti domiciliari - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Successiva rimessione in libertà - Interesse alla definizione del ricorso - Sussistenza - Doveri del giudice di rinvio.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
L'interesse del pubblico ministero alla definizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che, ritenendo attenuata la pericolosità dell'indagato, gli abbia concesso gli arresti domiciliari, non viene meno neanche se, successivamente a quel provvedimento, ne sia intervenuta la rimessione in libertà, fermo restando che, essendo il ricorso limitato alle esigenze cautelari e alla corrispondente adeguatezza delle misure coercitive, il giudice del rinvio, pur non potendo modificare la nuova situazione processuale, deve nuovamente e motivatamente valutare i punti oggetto di impugnazione con riferimento alla data di adozione del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)