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Sez. 1, Sentenza n. 18714 del 06/09/2007 (Rv. 599026 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI | Pagamento del terzo "assegnato" eseguito dopo la dichiarazione di fallimento - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Necessità - Esclusione - Inefficacia del pagamento ex art. 44 legge fall. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599026-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI

Il debitore, dopo la dichiarazione di fallimento, perde ai sensi dell'art. 44 legge fall., il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), per cui non vanno attuate le ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione pur emesse prima, restando irrilevante che all'epoca della loro pronuncia il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato.(Il principio è stato affermato dalla S.C. in tema di conseguenze dell'assegnazione di un credito - nella specie vantato verso l'Ufficio I.V.A. - ottemperata dal terzo "assegnato" posteriormente al fallimento, ciò realizzando un pagamento viziato da inefficacia).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)