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Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 14/03/2011 (Rv. 617210 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI | Anteriorità al fallimento dell'ordinanza di assegnazione - Pagamento del terzo "assegnato" dopo la dichiarazione di fallimento - Al curatore fallimentare - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617210-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI

In tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario; ne consegue che se sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 legge fall., il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2928

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)